cittadini stranieri in regola con
le norme relative all'ingresso ed al soggiorno:
I cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano con regolare permesso di soggiorno, iscritti al S.S.N., godono degli stessi diritti dei cittadini italiani; a questi ultimi è parimenti assicurata l'assistenza sanitaria in tutti gli Stati firmatari di accordi di reciprocità in materia.
La documentazione richiesta è la seguente:
- Carta Regionale dei Servizi nelle province che già si sono adeguate, o la Tessera europea di assicurazione malattia/ Certificato sostitutivo provvisorio della tessera europea di assicurazione malattia.
- Passaporto o altro documento attestante il Paese di origine.
- Permesso di soggiorno
cittadini stranieri temporaneamente
presenti/non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno/ non iscritti al S.S.N.:
Ai cittadini stranieri irregolarmente presenti, non iscritti al
S.S.N., sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere,
urgenti ed essenziali, ancorchè continuative per malattia ed infortunio.
Per "cure urgenti" si intendono quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.
Per "cure essenziali" si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). In particolare per "cure essenziali continuative" si intendono le prestazioni sanitarie terapeutiche e riabilitative da assicurarsi attraverso sedute erogate a ciclo rivolte ad una stabilizzazione dell'evento morboso (es. paziente diabetico).
L'apposizione della dicitura di "cura essenziale" è di competenza del Medico prescrittore.
Sono in particolare garantiti, a parità di trattamento con i cittadini italiani, gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate a:
- tutela della gravidanza e della maternità;
- tutela della salute del minore (fino al compimento del 18° anno di età);
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
A seconda dello stato di indigenza o meno dello straniero non iscritto al S.S.N. consegue una diversa regolamentazione che di seguito si precisa:
A. Pazienti stranieri non iscritti
al S.S.N. SOLVENTI:
Tali stranieri, in quanto abbienti, sono solventi in proprio.
B. Pazienti stranieri non iscritti
al S.S.N. INDIGENTI:
Agli stranieri che abbiano dichiarato con "autocertificazione" di essere indigenti, vengono applicate le stesse modalità in uso agli iscritti al S.S.N. e soggiacciono pertanto alle medesime quote di partecipazione alla spesa sanitaria a parità di condizioni con il cittadino italiano e agli stessi diritti di esenzione. In tal caso la Struttura che eroga la prestazione assegna allo straniero un codice STP (straniero temporaneamente presente) che ha validità trimestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza delle straniero sul territorio nazionale.
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